1^ SENTENZA SU RICONOSCIMENTO ASSEGNAZIONE LUOGO DI LAVORO PER LE GPG DI MILANO E MONZA E CONFERMA DELL’OBBLIGO AZIENDALE DI CONSEGNA DEI TURNI QUINDICINALI CON RISARCIMENTO DANNI

L’udienza di discussione tenutasi giorno 1 dicembre al Tribunale del lavoro di Milano, dopo l’intervento dei procuratori delle parti, il giudice pronunciava il seguente :

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

accertato l’inadempimento di ALLSYSTEM s.p.a. all’obbligo di comunicare a Giuseppe Campagna la programmazione dei turni di servizio per periodi almeno quindicinali, condanna la società ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 11 Contratto Integrativo Provinciale per gli Istituti di Vigilanza Privata e a corrispondere al ricorrente Giuseppe Campagna la somma di euro 2000,00 a titolo di risarcimento per il periodo dal 1-1-2012 al 31-12-2016, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo;

accerta il diritto del ricorrente Giuseppe Campagna all’assegnazione, da parte di Allsystem s.p.a., della “normale località di lavoro”, ai sensi dell’art. 13 Contratto Integrativo Provinciale per gli Istituti di Vigilanza Privata;

Omissis ….

CON QUESTA SENTENZA VIENE SANCITO IL DIRITTO PER IL LAVORATORE AD ESSERE INSERITO NEL SETTORE PREVISTO DAL CIP IN BASE ALLA PROPRIA RESIDENZA, DA CUI NE DISCENDE OVVIAMENTE LA RICHIESTA DI EVENTUALI RIMBORSI SPESE, OLTRE A RICONFERMARE IL DIRITTO A ESSERE RISARCITO PER LA MANCATA CONSEGNA DELL’ORDINE DI SERVIZIO QUINDICINALE E OVVIAMENTE A RICEVERE L’ORDINE DI SERVIZIO CON CADENZA ALMENO QUINDICINALE.

 

On dicembre 4th, 2017, posted in: AGGIORNAMENTI VERTENZIALI, NEWS by

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