ANCORA UNA SENTENZA CHE FA GIURISPRUDENZA SUI CONTRATTI A TERMINE

Con la Sentenza N. 15478/12 R.G.L. del Tribunale di Milano, la d.ssa Colosimo ha sancito un principio poco affermato sin ad oggi, nonostanze previsto dalla Legge FORNERO, sul risarcimento del danno legato alla causale del contratto a Termine e non solo alla fine dello stesso.

 

In particolare se l’apposizione del termine al contratto è illegittima, al lavoratore spetta comunque una indennità commisurata tra le 2,5 alle 12 mensilità a prescindere dal proseguimento del contratto, come ad esempio se il lavoratore avesse dato le dimissioni o alla fine, cioè se a scadenza del contratto non sia stato rinnovato.

 

Per cui alla vertenza da noi proposta in merito ai fatti accertati, al lavoratori il giudice ha riconosciuto 5 mensilità della sua retribuzione di fatto nonostante avesse dato le dimissioni volontarie, per cui il requisito indispensabile per richiedere il risarcimento del danno è impugnare ilcontratto a termine nei 120 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvuto per dimissioni o cessazione naturale della scadenza del termine o licenziamento).

 

By SINALV Milano

On giugno 24th, 2013, posted in: AGGIORNAMENTI VERTENZIALI by

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