L’Inps, con messaggio n. 17440 del 30 ottobre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla fruizione dei voucher per “baby-sitting”, prevista in via sperimentale fino al 2015 dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, alternativa al congedo parentale (successivo all’obbligatorio) pari a 300 euro mensili.
L’Istituto ha affermato che allorquando il rapporto di lavoro della madre beneficiaria cessa nei mesi successivi al riconoscimento, occorre rideterminare lo stesso correlandolo alla data di cessazione.