La Cassazione, con sentenza n. 20106 del 24 settembre 2014, confermando la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto ha fissato due principi che possono così sintetizzarsi:
● Nel computo vanno compresi anche i giorni non lavorativi che ricadono all’interno di uno stato di malattia, atteso che opera una presunzione di continuità della morbilità, che può essere superata soltanto in presenza di una prova specifica contraria.
● Non c’è alcun obbligo legale ( e nel caso di specie anche contrattuale) che obblighi il datore di lavoro ad evidenziare, all’interno della busta paga, i giorni di assenza ancora usufruibili ai fini del raggiungimento del limite del comporto.