· Non appena ricevi la notizia di essere in attesa di un bambino, comunicalo al tuo referente e consegna il certificato attestante la gravidanza che ti avrà rilasciato il tuo medico di famiglia o il ginecologo.
· La legge prevede il diritto ad essere adibita a mansioni che non mettano a rischio la tua salute o quella del bambino.
· Nel caso in cui il tipo di mansione che svolgi sia già di per sé a rischio oppure la tua gravidanza sia rischiosa oppure l’Azienda non è in grado di trovare un soluzione lavorativa idonea al tuo stato puoi sempre richiedere l’ASTENSIONE ANTICIPATA dal lavoro e quindi assentarti dal lavoro con la garanzia del mantenimento del posto e della retribuzione al 100%.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA – CONGEDO DI MATERNITA’
· La legge prevede l’ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO al compimento del 7° mese di gestazione fino al compimento del 3° mese di vita del tuo bambino. ( IN TOTALE 5 MESI )
· In questo periodo è vietata qualunque attività lavorativa.
· La legge però prevede, nel caso in cui la tua gravidanza o l’attività svolta non presentino alcun rischio, la possibilità di posticipare l’astensione obbligatoria all’8° mese e quindi la sua conclusione al 4° mese di vita del bambino. In questo caso la scelta deve essere supportata da idonea documentazione medica che attesti il tuo stato di buona salute e del tuo bambino.
· Prima dell’inizio del congedo di maternità devi presentare al datore di lavoro il certificato attestante la data presunta del parto ed entro 30 giorni dalla nascita del tuo bambino devi presentare all’Azienda il certificato di nascita.
· Nel caso di parto prematuro o precedente alla data presunta indicata nel certificato medico, tutti i giorni non goduti verranno recuperati e sommati al periodo di astensione obbligatoria post parto.
TRATTAMENTO ECONOMICO
· Durante il periodo di astensione obbligatoria hai diritto all’80% o 100% (a seconda dei CCNL) della retribuzione, al mantenimento del posto di lavoro, alla maturazione delle ferie, della tredicesima e/o quattordicesima e dell’anzianità.
· Le ferie che ti spettano nell’anno non possono essere godute contemporaneamente al congedo di maternità, di norma vengono godute immediatamente dopo la fine del periodo di astensione obbligatoria, quindi attaccate al congedo di maternità.
ASTENSIONE FACOLTATIVA CONGEDO PARENTALE
· Alla fine del congedo di maternità hai diritto ad altri sei mesi di congedo parentale ( ASTENSIONE FACOLTATIVA ) da utilizzare entro l’8° anno di vita del bambino. Puoi utilizzare i sei mesi in modo continuativo o frazionato.
· Nel caso in cui tu voglia utilizzare il congedo parentale devi dare ufficiale comunicazione all’Azienda attraverso l’apposito modulo di norma 15 giorni prima dell’inizio del congedo parentale, indicando la durata dello stesso.
TRATTAMENTO ECONOMICO
· I primi 30 giorni di congedo parentale sono pagati al 100% se ti assenti nei primi 3 anni di vita del bambino.
· I restanti 5 mesi sono pagati al 30% se ti assenti nei primi 3 anni del bambino.
· Se ti assenti successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, hai diritto all’astensione e all’indennizzo solo in determinate condizioni economiche che potrai verificare presso i nostri uffici competenti..
· I periodi di congedo parentale valgono al fine della maturazione dell’anzianità, ma non fanno maturare ferie, quattordicesima e tredicesima.
PERMESSI
· RIPOSI GIORNALIERI ( ALLATTAMENTO): hai diritto a periodi di riposo pari a 2 ore al giorno (calcolate su un turno di 8 ore ) assentandoti dal lavoro entro il primo anno di vita del bambino.
· In caso di parto gemellare i riposi raddoppiano.
· PERMESSI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO: hai diritto a 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del tuo bambino fino al compimento del 3° anno di vita.
· Dal 3° all’8° anno di vita del bambino hai diritto a 5 giorni NON retribuiti all’anno, presentando la certificazione di malattia del bambino.
· Non sei obbligata al rispetto delle fasce orarie dei controlli, né sottoporre il bambino a visita fiscale.
DIVIETI
· Non puoi essere adibita a turni notturni fino al compimento del 1° anno di età del bambino.
· Non puoi essere obbligata a prestare turni notturni fino al compimento del 3° anno di età del bambino. Nel caso tu sia l’unico genitore affidatario del bambino il non obbligo si estende fino al 12° anno di età.
· E’ vietato il contatto con sostanze pericolose, dannose, agenti chimici, agenti biologici fino al termine dell’allattamento.
……E I PAPA’?
· I papà godono degli stessi diritti della mamma, tranne quello di partorire……..
· Hanno diritto al congedo di maternità ( astensione obbligatoria) nel caso in cui la mamma non possa utilizzarlo o deceda o abbandoni il bambino.
· Hanno diritto al congedo parentale ( astensione facoltativa ) per un periodo massimo di 6 mesi con le stesse regole della madre, ma se utilizzano il congedo per tre mesi consecutivi hanno diritto ad mese in più: da 6 a 7 mesi.
· Hanno diritto ai riposi giornalieri nel caso in cui la mamma non li utilizzi.
ADOZIONI E AFFIDAMENTI LEGALI
Nel caso di affido o di adozione di un minore spettano gli stessi diritti, ma con estensioni temporali differenti a seconda dell’età del bambino adottato o affidato.