22 MAGGIO 2015 IL TRIBUNALE DI MILANO CONFERMA CHE IL MANCATO “RIPESCAGGIO” E’ MOTIVO DI NULLITA’ DEL LICENZIAMENTO

Altra Sentenza vinta su un licenziamento avvenuto per giustificato motivo oggettivo a fronte di una perdita del servizio.

L’azienda, che non ha provato accuratamente di aver proposto, al lavoratore licenziato, tutte le condizioni per evitare il licenziamento (mancato ripescaggio) si è vista condannare per aver licenziato quindi illegittimamente il lavoratore, poiché ribadiamo che la perdita di un servizio / appalto , di per sé non configura il giustificato motivo per un licenziamento oggettivo.

On maggio 24th, 2015, posted in: AGGIORNAMENTI VERTENZIALI by

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