La Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto in via sperimentale la possibilità di richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della quota di TFR come QUOTA INTEGRATIVA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)
Tale possibilità riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 (sei) mesi presso il medesimo datore di lavoro.
La manifestazione di volontà (ossia la richiesta del Qu.I.R.) è irrevocabile sino al 30 giugno 2018. Per aderire bisogna compilare un apposito modulo che i datori di lavoro dovranno mettere a disposizione dei dipendenti.
La quota del Qu.I.R. sarà assoggettata alla tassazione ordinaria(meno vantaggiosa di quella del TFR) ma comunque non sarà imponibile ai fini previdenziali. Pertanto la quota del Qu.I.R. farà parte degli elementi che compongono il reddito da lavoro dipendente ad eccezione del credito per la concessione del c.d. Bonus Renzi 80/00 € DL 66/2014)
La richiesta del Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari.
L’erogazione del Qu.I.R. decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta di volontà.