Con SENTENZA del 18/2/2016 il Tribunale di Milano riafferma che è illegittimo il “congelamento” operato da IVRI S.I. SPA sulle retribuzioni dei propri dipendenti, condannandola a risarcire al lavoratore la relativa differenza di retribuzione se non vi è stata la sua espressa volontà (manifestata tramite la firma dell’accordo sindacale ex art. 411 cpc) così come EVIDENZIATO NEL VERBALE DI ACCORDO SINDACALE FIRMATO ANCHE DA NOI CON LA SOCIETA’