Con Sentenza N.13702-2015 del 08.04.2016 il Tribunale di Milano continua a Sentenziare sui Licenziamento per G.M.O., che la perdita dell’appalto di per se non costituisce Giustificato Motivo Oggettivo di licenziamento, condividendo la giurisprudenza consolidata sull’obbligo di ripescaggio (reperchage) tra cui Cassazione n. 19842/2010.
Pertanto prima di privarsi del dipendente la datrice di lavoro deve tentare di reimpiegare diversamente i lavoratori uscenti dall’appalto perso.
Il problema rimane che la vittoria giudiziaria porta sempre al Risarcimento danni e non alla reintegra in quanto il Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo è un licenziamento economico e quindi non da diritto all’applicazione del comma 4 dell’art.18 riformato dalla Legge Fornero L.92/12 !!!