La contrattazione della Cisal nei settori del terziario e del turismo opera dagli anni 90 ed è pienamente legittima, stante il chiaro disposto dell’art.39 della Costituzione che garantisce piena cittadinanza al diritto di libera contrattazione nel rispetto, ovviamente, della sufficienza della retribuzione di cui all’art.36 della stessa Carta Costituzionale. Infatti, secondo la normativa vigente e la costante giurisprudenza, il Datore di lavoro ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento il CCNL da applicare, fermo l’obbligo – in caso di passaggio ad altro CCNL – di salvaguardare la retribuzione dei Lavoratori. E’ inoltre opportuno precisare per il CCNL Vigilanza Cisal, che lo stesso è stato redatto “con la consulenza giuridica della Fondazione Studi Consulenti del lavoro che ha esaminato la parte normativa ritenendola coerente con il quadro giuridico di riferimento”. Nel CCNL Vigilanza, in particolare, le retribuzioni sono analoghe, se non addirittura superiori, alle retribuzioni previste per i Servizi Fiduciari dal CCNL della Vigilanza sottoscritto dai Sindacati Confederali, fermo restando che gli aspetti contributivi devono essere regolati come da legge, secondo le indicazioni dell’INPS (cfr. Circolare Inps n.11 del 27 gennaio 2016), ma ciò riguarda tutti i contratti siano essi sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil che da Cisal, Confsal o Ugl. Quella che cambia è la parte normativa decisamente più flessibile, ma sempre attenta comunque alla tutela dei reali interessi dei lavoratori. Il CCNL è stato stipulato in un momento storico di grossa difficoltà del settore ma, al contrario di quanto vanno affermando gli interessati detrattori, vuole essere un valido mezzo di contrasto al “cd. dumping contrattuale” e al lavoro nero, come difatti lo è, visto che prevede “un vero livello di ingresso” determinato nel tempo e non ripetibile, cosa che invece in altri contratti è uno degli elementi di conflittualità che determina spesso anche i mancati cambi appalto, visto che vi è sempre la possibilità di assumere ex novo una GPG dal 6° livello (che per ritornare o avere il 4° liv. deve svolgere continuamente 2 anni al 6° livello e 2 anni al 5° livello, percorso obbligato dal CCNL per l’acquisizione del 4° liv., che è il livello di appartenenza della GPG che non ha incarichi particolari), condizione, a nostro avviso, in contrasto anche con l’art. 2103 c.c.
Il Segretario Sinalv Cisal
Salvatore A. Melillo