A prescindere dalle disquisizioni giuridiche sul se si tratti o meno di cambio appalto, sul se possono aprirlo o meno, ecc. ecc. a giorni ossia il 25/10/2016 c’è l’incontro con tutte le parti interessate per discutere proprio di questo cambio appalto.
A TAL PROPOSITO PUBBLICHIAMO IL PRESENTE VEDEMECUM DEL CAMBIO APPALTO :
Ovviamente l’invito a tutte le GPG di ALLSYSTEM e IVRI SPA è di non firmare le dimissioni = ricordiamo che il CCNL in nessun punto o articolo chiede, impone o consiglia di dare le dimissioni !!!
L’azienda uscente dall’appalto prima di licenziare deve dimostrare di non poter ricollocare il personale e l’azienda subentrante è obbligata ad assumere il personale individuato dal’accordo sindacale di cambio appalto, mentre il lavoratore non è obbligato a cambiare azienda.
QUALI RISCHI CORRE LA GPG CHE NON ACCETTA DI PASSARE CON L’AZIENDA SUBENTRANTE :
Il rischio è che :
> se l’azienda uscente dimostra di non poterlo realmente impiegare in altro appalto, il giudice conferma il licenziamento : MA SICCOME IL LAVORATORE NON HA FIRMATO LE DIMISSIONI, MA E’ STATO LICENZIATO, PUO’ ACCETTARE COMUNQUE IL LAVORO DELL’AZIENDA SUBENTRANTE.
> se l’azienda uscente non riesce a dimostrare che il lavoratore licenziato non poteva essere ricollocato, viene condannata a pagare al lavoratore un risarcimento del danno da 12 a 24 mensilità.
> se l’azienda ha licenziato il lavoratore per motivi discriminatori, deve reintegrarlo oltre che risarcirlo fino a un massimo di 12 mensilità.
IL NOSTRO CONSIGLIO :
> non firmare per nessun motivo le dimissioni e attendere la decisione dell’azienda uscente dall’appalto, che se opta per il licenziamento, la GPG deve impugnarlo facendogli causa e nel frattempo chiedere l’assunzione alla società subentrante nell’appalto, di modo che se il giudice decide per le mensilità di risarcimento e non per la reintegra, almeno la GPG prende i soldi da un lato e mantiene il posto dall’altro.
PERCHE’ IL CAMBIO APPALTO NON E’ CORRETTO
Il CCNL di CGIL e CISL della Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, non normano correttamente il cambio d’appalto in quanto prevedono che la GPG mantenga solo il livello, gli scatti di anzianità e l’eventuale ad personam in sostituzione del 4 super, ma non garantisce espressamente il mantenimento degli scatti di anzianità congelati, degli ad personam previsti dal CIP di settore degli anni 1992 e 1997, dei superminimi, ecc. ecc.
Per cui ad ogni cambio appalto, le “vecchie” GPG si puliscono degli emolumenti riconosciuti dall’anzianità di settore e di servizio e permettono alle vigilanze di subentrare nei cambi appalti con quei pochi centesimi in meno che fanno la differenza sulle migliaia di ore di contratto d’appalto !
Fare un cambio appalto alle stesse condizioni economiche e contrattuali DEVE GARANTIRE alla GPG di non perdere davvero soldi e diritti (art. 18 Legge 300/70), cosa che oggi purtroppo non accade per tutti i motivi che sappiamo e che ci hanno rotto !!!