Ancora una Sentenza ottenuta al Tribunale di Milano in data 21.11.2016, in merito all’illegittima decisione aziendale di ridurre unilateralmente l’orario di lavoro part time della dipendente, scendendo da 20 ore a 10 ore settimanali.
La ns Organizzazione Sindacale ha chiesto che venisse accertato il diritto della propria assistita al pagamento, da parte della datrice di lavoro di € 5.997/00 a titolo di mancato guadagno per l’illegittima riduzione dell’orario di lavoro part time da 20 a 10 ore settimanali.
< Nel contratto a tempo parziale, il mutamento dell’orario di lavoro – e, quindi, anche la sua riduzione – è ammissibile in presenza di un accordo scritto tra le parti, dal quale si evinca il consenso del lavoratore, come si deduce dall’art. 3, commi 7 e 8 D.Lgs. n. 61/2000 vigente ratione temporis.>
Non essendovi elementi per supporre che la lavoratrice abbia aderito alla riduzione dell’orario di lavoro.
Ne consegue l’illegittimità della condotta datoriale. !!!