Sez. lav. Con sentenza n. 5496,14.3.2006.; idem n.5775/2003. Il tribunale del lavoro di Perugia, presieduto dalla Dott.ssa Liscio, non ha potuto far altro che risentenziare a favore dei tre lavoratori, ristabilendo così il principio per il quale un dipendente deve essere retribuito dal momento in cui prende servizio c/o la sede principale per reperire il materiale necessario allo svolgimento del servizio, fino al raggiungimento del posto di lavoro comandatogli e ritorno, condannando l’Istituto a rifondere ai tre dipendenti le spettanti somme non versate, considerando interessi e svalutazione monetaria corrente.