Il 29 febbraio 2024, per una nostra causa fatta in difesa di una nostra associata del settore pulizie contro la ditta di pulizie, abbiamo ottenuto una ennesima << ma importantissima >> Sentenza sia in materia di orario minimo contrattuale lavoro Part Time – che per il settore Multiservice / Pulizie è di 14 ore settimanali : in quanto sempre più aziende ormai assumono o modificano l’orario di lavoro dei propri dipendenti con parametri spesso inferiore a questo limite, per cui risulta fondamentale il diritto a vedersi riconoscere la differenza economica tra le ore imposte dal datore di lavoro e le minimo 14 ore sett. previste dal CCNL; e sia in materia di garanzia di prestazione dell’orario di lavoro e sua retribuzione – spesso le aziende si permettono di non assegnare turni di servizio ai lavoratori con la conseguenza o di non retribuirli (come questo caso specifico) o di assegnarli arbitrariamente e illegittimamente in ferie e/o permessi – la natura stessa del rapporto di lavoro è “SINALLAGMATICO” cioè prevede automaticamente per il datore di lavoro l’obbligo di pagamento dello stipendio anche se per scelta sua non fa lavorare il dipendente : le aziende spesso usano questa prassi che i lavoratori non riescono sempre a contrastare a causa dell’assenza di prova di messa in mora (cioè come fatto per questo caso specifico, la lavoratrice quando si è vista escludere dai turni di servizio ci ha contattato immediatamente e noi ci siamo attivati a documentare la sua volontà di effettuare la prestazione chiedendo appunto il relativo pagamento … e così è stato!!)
il Tribunale di Milano quindi, in funzione di giudice del lavoro, con P.Q.M. ha :