Il Tribunale di Milano sancisce il diritto a percepire per chi svolge mansioni di operatore di centrale l’indennità di cui alla lettera B dell’art. 31 del CCNL Vigilanza di 4,50€ giornalieri in luogo di quella prevista dal CIP di Milano oltre a riconoscere le ormai già accertate differenze retributive per le incidenze AFAC sugli istituti contrattuali e a quelle generate dal pagamento del lavoro straordinario in giorni anziché ore

Finalmente siamo riusciti ad avere un’altra importantissima Sentenza emessa dal Tribunale di Milano che accerta il diritto del ricorrente nostro iscritto che nostro tramite con il supporto dei nostri avvocati si è visto riconoscere il diritto a percepire l’indennità prevista dalla lettera B della tabella delle indennità di cui all’art. 31 del CCNL di settore dell’importo giornaliero di 4,50€ in merito alla mansione svolta di operatore di centrale di una importante centrale operativa del cliente dell’Istituto di vigilanza che si ostinava a non volerla riconoscere in luogo della minor indennità corrisposta prevista dal CIP di settore, oltre a vedersi riconoscere le ormai classiche differenze retributive per le incidenze AFAC sugli istituti contrattuali e a quelle generate dal pagamento del lavoro straordinario in giorni anzichè ore.

P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– accerta e dichiara il diritto della parte attrice all’indennità di funzione operativa per “operatore di centrale di tipologia B e C allegato E – D.M. 269/2010” ex art. 31 CCNL applicato, a far data dall’assunzione e, per l’effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 3.281,00, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
– accerta e dichiara che il computo delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, di cui all’art. 116 CCNL applicato, prestato dalla parte attrice deve essere effettuato sulla base della quota oraria della normale retribuzione/paga base mensile;
– accerta e dichiara che l’indennità di vacanza contrattuale/copertura economica (AFAC) ex art. 109 CCNL applicato doveva essere ricompresa nella paga base/retribuzione normale di parte attrice anche per il pregresso periodo lavorato 2018-2021 e, per l’effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 2.651,63, oltre rivalutazione e interessi;
– condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.700,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori richiedenti ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano,
Il Giudice del Lavoro

On giugno 28th, 2024, posted in: AGGIORNAMENTI VERTENZIALI by

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