ANCHE ALLE GUARDIE GIURATE DEVE ESSERE COMUNICATO CON ANTICIPO L’ORARIO DI LAVORO

Con la Sentenza del Tribunale di Milano del 26.10.2010 viene sottolineato il princio imposto dal Contratto Integrativo, ossia che anche alle guardie giurate deve essere comunicato con anticipo il proprio orario di lavoro, tale anticipo è fissato in 15 giorni.

Questa Sentenza segue quella dell’agosto 2009 dell’ATM, che sosteneva che a causa della particolarità del settore, i turni di lavoro non potevano avere una programmabilità.

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il danno da mancata determinazione dell’orario di lavoro, quantificandolo col 10% dello stipendio mensile.

On dicembre 7th, 2011, posted in: AGGIORNAMENTI VERTENZIALI by

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