CON ORDINANZA N. 6032/2013 DEL 20.6.13 IL TRIBUNALE DI MILANO HA SANCITO IN MATERIA DI LAVORO PART TIME (UN PRINCIPIO GIA’ SANCITO DALLA CASSAZIONE N.14905/2012) OSSIA CHE LA FASCIA ORARIA DEL CONTRATTO PART TIME NON PUO’ ESSERE MODIFICATO UNILATERALMENTE DAL DATORE DI LAVORO, MA NECESSITA IL CONSENSO DEL LAVORATORE.
CON QUESTO PRINCIPIO, L’UFFICIO VERTENZE DEL SINALV MILANO (PER CONTO DELLA FISAL MILANO CHE SEGUE I LAVORATORI DELLE PULIZIE – MENTRE IL SINALV SEGUE GUARDIE GIURATE E PORTIERATO E LA CISAL TERZIARIO IL COMMERCIO E SERVIZI) HA FATTO REINTEGRARE UNA LAVORATRICE PART TIME CHE E’ STATA LICENZIATA PERCHE’ NON SI POTEVA PRESENTARE A LAVORO IL POMERIGGIO PERCHE’ DOVEVA ACCUDIRE I PROPRI FIGLI; PECCATO CHE LEI ERA STATA ASSUNTA PER LAVORARE DALLE 08.00 ALLE 11.45, PER CUI IL DATORE DI LAVORO AVEVA DECISO, SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE DI SPOSTARE LA FASCIA ORARIA DELLA PRESTAZIONE NEL POMERIGGIO.
AL RIFIUTO DELLA LAVORATRICE, DOPO AVERLA CONTESTATA, NON ACCETTANDO LE NOSTRE CONTRODEDUZIONI L’HA LICENZIATA.
iL GIUDICE HA APPLICATO L’ART. 18 L.300/70 E L’HA REINTEGRATA CON PAGAMENTO DELLE MENSILITà E CONTRIBUTI DI LEGGE.
BY SINALV