Per le imprese che svolgono attività di servizi in appalto, nel caso di subentro di un nuovo appaltatore con acquisizione del personale già impiegato nell`appalto, non si applica l`art. 24, legge n. 223/1991 nei confronti dei lavoratori riassunti dal subentrante a parità di condizioni economiche e normative
La legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge n. 248/2008 (c.d. “Milleproroghe”) ha inserito nell`art. 7, il comma 4-bis, che prevede, per le imprese che svolgono attività di servizi in appalto, nel caso di subentro di un nuovo appaltatore con acquisizione del personale già impiegato nell`appalto, la non applicazione delle norme in materia di licenziamenti collettivi di cui all`art. 24, legge n. 223/1991, nei confronti dei lavoratori riassunti dal subentrante a parità di condizioni economiche e normative.