Con parere del 3 maggio scorso, n. 1173, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’aggiornamento della Determinazione Anac 22 luglio 2015, n. 9, relativa alle “Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata”.
Un aggiornamento, secondo l’Autorità, che si è reso necessario per tener conto delle modifiche introdotte dalla disciplina sulle certificazioni indipendenti per la verifica del possesso dei requisiti necessari a ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata, nonché di quelle introdotte dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare per quanto concerne la suddivisione in lotti, il criterio di aggiudicazione e la clausola sociale.
Ecco, in sintesi, le osservazioni rese dal Consiglio di Stato:
- è confermato l’inquadramento normativo operato dall’Anac, riportato integralmente nel parere, sottolineando come l’attività di vigilanza privata sia disciplinata da molteplici fonti normative e regolamentari, alcune di esse risalenti nel tempo ed altre caratterizzate da disorganicità (par. 5);
- alla luce del quadro giuridico di riferimento, che individua espressamente i servizi demandati agli istituti di vigilanza privata, è confermata la posizione dell’Anac secondo cui la prassi delle stazioni appaltanti – a fini di contenimento dei costi – di indire gare aventi ad oggetto l’attività di global service e/o servizi integrati, che in qualche modo contemplino anche lo svolgimento di servizi di vigilanza privata, non è permessa dal nostro ordinamento. Si ribadisce pertanto la necessità di escludere ogni commistione tra i servizi di vigilanza privata e quelli fiduciari - i primi non sono assimilabili e sostituibili dai secondi -, tanto in ragione della diversità di autorizzazioni e controlli richiesti per l’espletamento delle rispettive attività quanto delle diverse prestazioni di cui si compongono i servizi stessi. La suddetta prassi, pertanto, non può più essere avallata, a meno che la gara non venga aggiudicata ad operatori economici che abbiano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per lo svolgimento di tutte le attività, inclusa l’autorizzazione prefettizia ex art. 134 Tulps (il cui possesso va verificato all’atto della stipula del contratto e mantenuto per tutta l’esecuzione del contratto) (par. 6);
- la soluzione al “problema” di un’unica gara comprendente più servizi (ad es., vigilanza armata, custodia e portierato) può essere rinvenuta nella suddivisione dell’appalto in lotti, purché vengano rispettate le condizioni indicate dall’Anac, e cioè che con riferimento a ciascun lotto la stazione appaltante indichi dettagliatamente nei documenti di gara i singoli servizi richiesti, precisando in relazione a ciascuno di essi i requisiti necessari per la partecipazione e l’esecuzione, ivi comprese le autorizzazioni. Per il Consiglio di Stato, pertanto, è necessario che l’Anac specifichi che nel caso di ricorso al global service la stazione appaltante indichi quale indispensabile requisito di partecipazione il possesso dell’autorizzazione prefettizia (par. 7);
- appurato che il possesso dell’autorizzazione prefettizia ex art. 134 Tulps è requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, si conviene con l’Anac l’impossibilità che alla gara per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza partecipino “agenzie di affari” che solo successivamente individuano i prestatori effettivi del servizio (par. 8);
- con riferimento ai criteri di aggiudicazione, si condivide la scelta dell’Anac di esporre il quadro normativo attualmente vigente che è sicuramente incentrato sulla preferenza, non assoluta, per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferma restando la necessità di sussumere la fattispecie concreta nella previsione legale (par. 9);
- infine, in merito ai criteri di aggiudicazione e alle verifiche da effettuare sulla congruità delle offerte, le Linee Guida Anac prevedono che il costo del personale “non può essere inferiore ai minimi salariali indicati nelle apposite tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi ai sensi dell’art. 23 comma 16 del medesimo Codice -”. Secondo il Consiglio di Stato, in materia di offerte anormalmente basse, il nuovo Codice degli appalti – che ripropone l’inammissibilità di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili – imporrebbe invece una lettura diversa della norma: ferma restando l’inderogabilità dei minimi salariali stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, non sarebbe invece obbligatorio il rispetto dei minimi salariali previsti dalle Tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro, dalle quali ci si potrebbe quindi discostare fornendo adeguata giustificazione. Sul punto, pertanto, il Consiglio di Stato ritiene necessaria un’opportuna correzione da parte dell’Anac (par. 10).
On maggio 22nd, 2018,
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