IL GIUDICE DI PRIMO GRADO DEL TRIBUNALE DI MILANO, CON SENTENZA DEL 10/12/2014, HA CONFERMATO L’ORIENTAMENTO GIURIDICO SECONDO IL QUALE AL LAVORATORE CHE NON HA SOTTOSCRITTO L’ACCORDO INDIVIDUALE AGGIUNTIVO A QUELLO GENERALE DEL SINDACATO, NON GLI PUO’ ESSERE DECURTATA (CONGELATA) LA RETRIBUZIONE.
INOLTRE VENIVA RICHIESTO AL GIUDICE ANCHE DI ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL LAVORATORE A VEDERSI RICONOSCERE IL PAGAMENTO DEI PERMESSI RETRIBUITI, ACCANTONATI NEGLI ANNI E MAI PAGATI ALLA SCADENZA ANNUALE.