Il lavoratore ha diritto di effettuare la prestazione (anche se non gli viene permesso di lavorare va pagato) e l’orario minimo Part Time nelle ditte di Pulizie è di 14 ore sett.

Il 29 febbraio 2024, per una nostra causa fatta in difesa di una nostra associata del settore pulizie contro la ditta di pulizie, abbiamo ottenuto una ennesima << ma importantissima >> Sentenza sia in materia di orario minimo contrattuale lavoro Part Time – che per il settore Multiservice / Pulizie è di 14 ore settimanali : in quanto sempre più aziende ormai assumono o modificano l’orario di lavoro dei propri dipendenti con parametri spesso inferiore a questo limite, per cui risulta fondamentale il diritto a vedersi riconoscere la differenza economica tra le ore imposte dal datore di lavoro e le minimo 14 ore sett. previste dal CCNL; e sia in materia di garanzia di prestazione dell’orario di lavoro e sua retribuzione – spesso le aziende si permettono di non assegnare turni di servizio ai lavoratori con la conseguenza o di non retribuirli (come questo caso specifico) o di assegnarli arbitrariamente e illegittimamente in ferie e/o permessi – la natura stessa del rapporto di lavoro è “SINALLAGMATICO” cioè prevede automaticamente per il datore di lavoro l’obbligo di pagamento dello stipendio anche se per scelta sua non fa lavorare il dipendente : le aziende spesso usano questa prassi che i lavoratori non riescono sempre a contrastare a causa dell’assenza di prova di messa in mora (cioè come fatto per questo caso specifico, la lavoratrice quando si è vista escludere dai turni di servizio ci ha contattato immediatamente e noi ci siamo attivati a documentare la sua volontà di effettuare la prestazione chiedendo appunto il relativo pagamento … e così è stato!!)

il Tribunale di Milano quindi, in funzione di giudice del lavoro, con  P.Q.M.  ha :

  • ACCERTATO E DICHIARATO il diritto della lavoratrice al riconoscimento dell’orario di lavoro minimo contrattuale di 14 ore settimanali dalla data di assunzione dell’1.1.2022;
  • ACCERTATO E DICHIARATO il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’importo a titolo di quota integrativa provinciale prevista dall’Accordo Integrativo Imprese di Pulizie della Provincia di Milano stipulato il 31.1.1972 per l’importo mensile spettante per la sua percentuale di lavoro part time;
  • HA ACCERTATO E DICHIARATO il diritto della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal 16.3.2023 al settembre 2023 tenuto conto dell’orario di lavoro minimo contrattuale di 14 ore settimanali a fronte dell’illegittima estromissione della ricorrente dall’attività lavorativa;
  • HA ACCERTATO E DICHIARATO il diritto della ricorrente alle conseguenti differenze retributive ed alle relative incidenze sulla 13° e 14° mensilità nonché sul T.F.R.;

On marzo 3rd, 2024, posted in: AGGIORNAMENTI VERTENZIALI by

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