Oggetto : illegittimo il licenziamento se viene richiesto il periodo di aspettativa non retribuito
Ennesima Sentenza vinta dal SINALV in merito al periodo di comporto.
La vigilanza AII licenziò un proprio lavoratore che aveva superato il periodo di comporto di 240 giorni. Peccato che il sindacato aveva richiesto l’aspettativa non retribuita per il lavoratore che stata per superare il periodo di comporto.
Il giudice di Milano ha risarcito il lavoratore con il pagamento di 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, salvo che non voglia riassumere il dipendente. (purtroppo l’azienda ha meno di 15 dipendenti altrimenti sarebbe stato reintegrato con il riconoscimento di almeno 5 mensilità, in mancanza della reintegra, le 15 mensilità)