IMPORTANTISSIMA SENTENZA AVUTA IL 17.4.13 AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO NELLA VIGILANZA PRIVATA.
LA IVNG DI GALLARATE AD AGOSTO 2012 AVEVA LICENZIATO UN PROPRIO DIPENDENTE CHE AVEVA EFFETTUATO IN MODO NEGLIGENTE LE ISPEZIONI PRESSO UN UTENZA.
IL PROBLEMA E’ NATO QUANDO L’AZIENDA PER CONTESTARLO SI ERA SERVITA DEI MEZZI AUDIOVISIVI VIETATI DALL’ART.4 LEGGE 300/70, PRONTAMENTE CONTESTATO E NON RITENUTO PROBANTE.
DI FATTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SI E’ EVIDENZIATO CHE IL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE POTEVA ESSERE SANZIONATO AL MASSIMO CON UNA SANZIONE DISCIPLINARE (DETTA CONSERVATIVA) E NON CON IL LICENZIAMENTO, IN QUANTO NON SI ERA CERTO GIUNTI A LEDERE IL VINCOLO DI FIDUCIA CHE E’ ALLA BASE DI OGNI RAPPORTO DI LAVORO, PER CUI SI RIBADISCE L’IMPORTANZA DELLA RISPOSTA ALLA CONTESTAZIONE CHE E’ O PUO’ ESSERE L’ANTICAMERA DEL LICENZIAMENTO, PER CUI NON DEVE MAI ESSERE SOTTOVALUTATA.
NONOSTANTE LA LEGGE FORNERO, IL GIUDICE HA RITENUTO LECITO APPLICARE LA PRECEDENTE NORMATIVA DI CUI ALL’ART.18 LEGGE 300/70, REINTEGRANDO IL LAVORATORE E RISARCENDOLO CON TUTTE LE RETRIBUZIONI DI FATTO CUI AVREBBE AVUTO DIRITTO MENO QUANTO PERCEPITO IN DETTO PERIODO.
ATTENZIONE : QUESTA NOTA NON VUOL ESSERE UN INCORAGGIAMENTO A LAVORARE MALE, MA UN MESSAGGIO PER CHI HA COMMESSO UN ERRORE E L’AZIENDA VUOLE APPROFITTARNE PER ELIMINARLO … IN TAL CASO RIVOLGETEVI SIN DALL’INIZIO AL SINALV E SARETE DIFESI COME PREVEDE LA LEGGE SENZA SE E SENZA MA, A NORMA DI GIUSTIZIA.
BY
MELILLO