Dopo i dovuti approfondimenti siamo orgogliosi di segnalare che grazie al SINALV CISAL NAPOLI guidato dall’amico e collega Guglielmo Napoleoni, su una causa da loro patrocinata, la CASSAZIONE si è espressa con una importantissima SENTENZA (Cass. Sez. Lavoro – Ordinanza n. 8626 su pausa 10 minuti) sull’annoso dilemma dei fantomatici 10 MINUTI DI PAUSA GIORNALIERI previsti dal CCNL Vigilanza Privata
Non è la prima volta che noi del SINALV CISAL – grazie alle nostre iniziative e visioni su come deve essere applicato il CCNL e le relative norme del settore – portiamo avanti, coi nostri esperti avvocati, battaglie che lasciano il segno o meglio SENTENZE sia di primo che di secondo grado … come il risarcimento del danno per la mancata consegna/comunicazione degli ordini di servizio; sull’A.F.A.C. che doveva essere inserito nelle voci insieme alla paga base, scatti ecc. e incidere su tutti gli istituti contrattuali; che lo straordinario si paga in ore e non in giorni; ecc. ecc. oltre ovviamente alla questione del mancato pagamento dei 10 MINUTI DI PAUSA non fruiti, di cui proprio a Napoli abbiamo avuto le prime 2 Sentenze a cui è seguita quella di Milano.
Ora anche di CASSAZIONE !!
In particolare la CASSAZIONE ha rilevato che è il Datore di lavoro A DOVER PROVARE DI AVER FATTO GODERE AL LAVORATORE I RIPOSI COMPENSATIVI questo principio è fondamentala in quanto molte cause in materia di pause giornaliere relative al mancato godimento/pagamento dei 10 MINUTI DI PAUSA venivano perse proprio perchè veniva chiesto al lavoratore di provare il mancato godimento degli stessi, cosa risultata troppo spesso impossibile !!!
Pertanto vedremo ora cosa sancirà la Corte d’Appello di Napoli che dovrà riformulare la SENTENZA tenendo presente questo principio
“Nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore
delle pause retributive della durata di dieci minuti previste
dall’art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di
Vigilanza Privata – l’onere del lavoratore di allegazione e
prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la
prestazione di un’attività giornaliera superiore a sei ore
consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita; le
modalità alternative, così come il godimento di riposi
compensativi, devono invece essere provati dal datore di
lavoro”