LA GIORNATA FESTIVA DEVE ESSERE SEMPRE LAVORATA ? LA CASSAZIONE DICE DI NO !

NEL CONTRATTO DELLA VIGILANZA CISAL SINALV SOLO SE VI E’ ACCORDO TRA LE PARTI IL FESTIVO DIVENTA GIORNATA LAVORATIVA COSI’ COME DISPOSTO DALLA SENTENZA DI CASSAZIONE !

Roma, 14 set. (askanews) – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Loro Piana che obbligava i dipendenti a lavorare nelle festività infrasettimanali. Nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva collocata in mezzo alla settimana. Lo aveva già sentenziato il Tribunale di Vercelli nel 2008, accogliendo il ricorso di un`addetta alle vendite della Loro Piana di Romagnano Sesia che aveva contestato la sanzione disciplinare comminata dall`azienda per non essersi presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo ciò che la stessa azienda aveva richiesto ai propri dipendenti: ovvero prestare servizio durante l`apertura del punto vendita di Romagnano durante le giornate di S. Stefano, 8 dicembre, 25 aprile e 1 maggio. La multa inflitta alla dipendente era stata giudicata illegittima dal Tribunale vercellese poiché il datore di lavoro non poteva trasformare – unilateralmente – la festività in giornata lavorativa.

La Cassazione ha quindi  ribadito che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l`obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale. Non è però il caso della Loro Piana che – oltre ad aver visto rigettare il proprio ricorso – è stata condannata anche a pagare le spese processuali.

Anche la Corte di Appello di Torino aveva dato ragione alla lavoratrice, rimarcando la sistematicità della violazione del divieto al riposo della stessa azienda, ripetuta su più giorni.

Infine, lo scorso 7 agosto 2015, la Cassazione ha chiuso definitivamente la questione rigettando il ricorso della Loro Piana (sentenza n. 16592/2015) e ribadendo che il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c`è accordo con il datore di lavoro, e non può essere obbligato (Cass. 16634/2005). Non costituiscono, inoltre, possibili deroghe le comprovate esigenze aziendali, né il CCNL di settore che prevede – da tempo – la possibilità dello svolgimento dell`attività lavorativa in tutti i giorni della settimana, e neppure il fatto che il lavoro nei giorni festivi venga ricompensato come lavoro straordinario.

On febbraio 13th, 2017, posted in: AGGIORNAMENTI VERTENZIALI, NEWS by

Comments are closed.