PERMESSI PER INVALIDI CON UNA PERCENTUALE INFERIORE AL 100% E SUPERIORE AL 50%

Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50% hanno la possibilità di fruire, ogni anno, di 30 giorni (anche non continuativi) di congedo per effettuare cure connesse al proprio stato invalidante.

Si tratta di un congedo poco conosciuto e raramente utilizzato, che consente di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportano frequenti assenze dal lavoro per sottoporsi a cicli di cure.

I requisiti per accedere ai permessi per cure

  • riconoscimento di un’invalidità civile superiore al 50%
  • richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

La domanda

La domanda di congedo va presentata al datore di lavoro allegando il verbale di accertamento della Commissione medica degli Invalidi civili accompagnata dalla richiesta del medico. Il lavoratore è tenuto, a documentare l’avvenuta sottoposizione alle cure, presentando idonea certificazione rilasciata dal centro medico o dall’ospedale dove è stata effettuata la cura, ecc. Nei casi di cicli di terapie o cure, le ripetute assenze possono essere giustificate anche con una sola attestazione cumulativa.

I giorni di cura

I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera frazionata e non rientrano nel periodo di comporto, non vengono cioè conteggiati ai fini del periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I giorni di assenza per congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le stesse regole che disciplinano le assenze per malattia.

Con riferimento al settore privato, però, sulla scorta di chiarimenti intervenuti da parte del Ministero del Lavoro, per questo tipo di congedo non è previsto il pagamento di alcuna indennità da parte dell’Inps. Pertanto, durante il periodo di assenza spetta solo l’importo a carico del datore di lavoro così come previsto dal CCNL di riferimento. In ogni caso, i primi 3 giorni di congedo (cosiddetto periodo di “carenza”) sono pagati in misura intera.

On luglio 12th, 2018, posted in: NEWS by

Comments are closed.