spettabili Enti, Associazioni e Istituti di Vigilanza
Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO – “della Vigilanza Privata della Vigilanza Privata nelle Province di Milano – Monza, Lodi e Como ai sensi dell’art.2 comma 1 della legge n.146/1990 e ss. Mod.” per i giorni 16 e 17 APRILE 2017 per 48 ore con inizio dalle ore 06.00 del 16.04.2017 alle ore 06.00 del 18.04.2017; 8 ore per ogni turno di lavoro (quarta proclamazione di sciopero)
Io sottoscritto, Salvatore Alessandro Melillo, in qualità di Segretario Nazionale della CISAL
SINALV Nazionale, sono con la presente a comunicare, che non avendo sortito alcun effetto
la proclamazione dello stato di agitazione aperto il 21.11.2016 e la relativa procedura di
raffreddamento, ripetuta con comunicazione del 28 marzo 2017, nonchè i conseguenti n.3 scioperi comunicati tutti a mezzo mail pec a tutte le spettabili Associazioni datoriali e Aziende di settore sopra indicate ed Enti preposti in indirizzo, e dovendo e avendo necessità di affrontare e risolvere il problema “CAMBIO APPALTO e NETWORK”, siamo costretti ad indire nuovamente lo SCIOPERO della Vigilanza Privata nelle Province di Milano, Lodi, Monza e Como, per i giorni 16 e 17 APRILE 2017 col preavviso di 10 giorni per tutta la durata del turno, con inizio dalle ore 06.00 del 16.04.2017 per 48 ore, trattandosi della medesima vertenza.Il CISAL SINALV MILANO denuncia che l’attuale stesura del CCNL sottoscritto da CGIL e CISL ancorchè scaduto, producendo al tutt’oggi effetto, permette alle aziende di assumere “sempre” una GPG, a prescindere dal suo trascorso lavorativo, al 6° livello per 2 anni e altri 2 anni al 5° livello, e pertanto, con questo significativo risparmio, unito all’opportunità di “rinnovare” il pacchetto tutele e diritti, tramite l’assunzione ex novo dei lavoratori ad ogni cambio appalto, si rischia che nel giro di pochi mesi, se non si interviene fermamente, di non avere più GPG nella vigilanza tutelate dall’art.18 Legge 300/70, viste le ormai note modalità e tempistiche con cui le aziende affrontano i cambi appalti anche di note e importanti committenti, ove le GPG si trovano a scegliere tra la continuità del lavoro o il mantenimento dell’art. 18 !!!
Quanto sopra, col preavviso di giorni 10, ai sensi dell’art.2 comma 1, della legge n.146/1990 e ss. mod.
nonché dell’art.4 della Regolamentazione provvisoria per il settore della Vigilanza, sicurezza e ordine
pubblico (delibera n.06/431 del 19 luglio 2006, G.U. n.183 dell’8 agosto’06)