Come emerge dalla lettura della Sentenza che trovate su questo sito nella sezione SENTENZE, le lettere di licenziamento delle GPG ns iscritte a cui abbiamo fatto causa a Oristano, i licenziamenti sono stati intimati dalla cooperativa Vigilanza Sardegna in ragione della aggiudicazione ad altre imprese della gara di appalto x l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato, custodia, ecc. presso gli immobili della regione Sardegna. IL TRIBUNALE HA CORRETTAMENTE SANCITO CHE : Si tratta di motivo manifestamente insussistente, atteso che i ricorrenti, nella loro qualità di soci della cooperativa dalle date di assunzione sopra indicate, non erano stati certamente assunti per l’esclusivo espletamento dell’appalto descritto nella comunicazione di licenziamento, bensì di ogni altro appalto e servizio fornito dalla cooperativa, come peraltro emerge dagli ordini di servizio prodotto agli atti. COSA CHE INVECE IL TRIBUNALE DI MILANO E LODI CONTINUANO A NON TENER PRESENTE !!! IL TRIBUNALE DI ORISTANO HA SANCITO QUINDI CHE PER LE GPG : Deve pertanto trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto dell’articolo 18, comma 7°, della legge 20 maggio 1970 n° 300, come modificato dall’articolo 1, comma 42°, della legge 28 giugno 2012 n° 92, il quale prevede l’applicazione della tutela reintegratoria (mediante richiamo alle disposizioni del comma 4°) in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Appare infatti evidente, alla luce delle considerazioni sopra formulate, che il giustificato motivo invocato (cessazione dell’appalto con la regione Sardegna per servizi di vigilanza, a seguito della sua aggiudicazione ad altre imprese) risulti palesemente insussistente, atteso che la cooperativa ha in essere altri appalti, e che, in ogni caso, i ricorrenti non sono stati assunti esclusivamente in funzione dell’appalto cessato.