VALIDITA’ DEI CCNL CISAL

La nota dell’ Avv. Marco Mastracci ci ricorda che dopo una lunga battaglia giudiziaria, è stato affermato un principio giurisprudenziale ormai divenuto consolidato sulla validità del CCNL CISAL nei rapporti di lavoro tra privati. In ultimo, con sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 494/2012 e del Tribunale di Roma del 24.11.2014 nr. 1194/2014, i Giudici hanno affermato, come peraltro già ribadito in numerose altre sentenze ( vedi sentenze del Tribunale di Roma nr. 263/07, Tribunale di Firenze nr. 265/08, Tribunale di Bologna nr, 263/2007 ), il principio secondo il quale il datare di lavoro ha il diritto di scegliere il CCNL che ritiene più idoneo alla propria attività, anche se ha retribuzioni diverse rispetto ad altri CCNL.

Infatti, i contratti collettivi non avendo efficacia “erga omnes” sono atti di natura negoziale, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che abbiamo aderito ai patti collettivi o li abbiamo implicitamente recepiti.

Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, il giudice, solo in mancanza di iscrizione delle parti stipulanti o di espressa adesione ad altra contrattazione collettiva, può e deve valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datare di lavoro e dal lavoratore allo scopo di accertare se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata.

On ottobre 20th, 2015, posted in: AGGIORNAMENTI VERTENZIALI, LA PAGINA DEL SEGRETARIO by

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