Vinta il 19/12/2018 la seconda causa contro GSS sugli illegittimi licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo ove ancora una volta il giudice del Tribunale di Milano ha condannato l’azienda a risarcire economicamente il lavoratore con 16 mensilità.
Unico neo della Sentenza è il principio secondo cui anche se l’appalto viene perso volontariamente, siccome sussiste il fatto materiale (cioè che l’appalto non c’è più) non vi può essere reintegra nel posto di lavoro ma solo risarcimento danni per il mancato ripescaggio che non era stato fatto dalla società.